L'art. 12 bis della Legge sul divorzio sancisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciato il divorzio, se non passato a nuove nozze e ove sia titolare di assegno di divorzile, ha diritto ad una percentuale del tfr (indennità di fine rapporto) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. La percentuale è del 40 % del TFR relativo agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.


La Corte di Cassazione con sentenza n. 5719 del 2004 ha stabilito che il diritto di ottenere dall'ex coniuge, la quota di indennità di fine rapporto (tfr), in caso di divorzio, sorge nel momento in cui il coniuge che lo deve ottenere percepisca il suddetto trattamento.


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